Inquadramento massofisioterapisti nelle strutture poliambulatoriali

Come vanno inquadrati i Massofisioterapisti nelle strutture poliambulatoriali? Regione Veneto! Grazie! Il massofisioterapista pre 1999, come noto, gode dell’equipollenza automatica con il diploma del fisioterapista in base all’articolo 4, comma 1, della legge 42/99. Egli è, pertanto, giuridicamente un fisioterapista e per esercitare tale professione sanitaria è tenuto a iscriversi agli albi professionali dei fisioterapisti. Il massofisioterapista pre 1999, con diploma biennale conseguito in base alla legge 403/71 e diplomatosi entro il 17.3.1999 da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31.12.1995, può chiedere il riconoscimento dell’equivalenza al fisioterapista (non equipollenza). Il massaggiatore – massofisioterapista formatosi dopo l’anno 1999, da corsi di formazione erogati da istituti privati autorizzati dalla Regione e iniziati dopo il 31.12.1995, è un “operatore d’interesse sanitario” non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti. L’attestato di qualifica conseguito da tale operatore non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie (tra i quali il fisioterapista) né consente l’accesso a percorsi accademici di riconversione. Per esercitare la sua attività, tale operatore ha la facoltà, ai sensi della legge 145/18 e dell’articolo 5 del decreto 9.8.2019 del Ministero della Salute, di iscriversi entro il 31.12.2019 negli elenchi speciali ad esaurimento dei massofisioterapisti istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione. Per ciò che concerne l’inquadramento nelle strutture poliambulatoriali, quindi, il massofisioterapista pre 1999 può svolgere, a ogni effetto di legge, le mansioni del fisioterapista. Fuori da questa ipotesi, al massofisioterapista è precluso lo svolgimento di attività riconducibile al profilo professionale del fisioterapista; in caso contrario sarebbe configurabile il reato di esercizio abusivo della professione. Vai alla rubrica “l’Avvocato Risponde” per leggere la risposta dell’Avv. Angelo Russo ad altri quesiti o per porre la tua domanda: https://medicalive.it/lavvocato-risponde/.
Specializzandi in equipe operatoria, legittimità e liceità

È legale che l’equipe operatoria di una seduta (ernioplastiche, emorroidectomie, videolaparocolecistectomie) sia composta unicamente da un medico specialista e da un medico in formazione (specializzando)? La questione in ordine alla composizione dell’equipe operatoria si interseca con la questione del ruolo del medico specializzando nelle strutture sanitarie ove è tenuto ad operare. Numerosi, specie negli ultimi tempi, sono gli interrogativi sul ruolo e sulla funzione dello specializzando. Il quadro di riferimento normativo (d.gls. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE) prevede che l’ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista sia subordinato, oltre che ad altre condizioni, alla “partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina”. Da ciò si trae una prima considerazione: il medico specializzando non è (e non può essere) un semplice spettatore avulso dalla realtà ospedaliera atteso che egli partecipa alle “attività e responsabilità” che si svolgono nella struttura sede della sua formazione. Per ciò che concerne, invece, le concrete modalità di svolgimento della formazione, lo specializzando partecipa, in modo guidato, alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa con conseguente graduale assunzione di compiti assistenziali. L’iter formativo prevede l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata, necessariamente, alle direttive ricevute dal tutore. In nessun caso, comunque, l’attività del medico in formazione specialistica può sostituire quella del personale di ruolo. Con il concetto di autonomia vincolata ci si riferisce a una particolare posizione di soggetti che, pur avendo conseguito la laurea in medicina e chirurgia, essendo in corso la formazione specialistica, godono di limitati margini di autonomia sotto le direttive del tutore. È importante, peraltro, sottolineare che se lo specializzando non si ritiene in grado di compiere le attività richieste egli deve rifiutarle perché, in caso contrario, se ne assume la responsabilità (c.d. colpa “per assunzione”). In conclusione, la scelta in ordine alla composizione dell’equipe operatoria (anche in considerazione della natura dell’intervento chirurgico) che preveda la presenza dello specialista e dello specializzando non è connotata da profili di illegittimità e/o di illiceità. Vai alla rubrica “l’Avvocato Risponde” per leggere la risposta dell’Avv. Angelo Russo ad altri quesiti o per porre la tua domanda:https://medicalive.it/lavvocato-risponde/.
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